Commenti disabilitati su Cosa deve fare il Medico Convenzionato in caso di malattia
Quando il MMG si ammala con conseguente assenza dall’attività lavorativa, in base all’Accordo collettivo nazionale i primi 30 giornise sono a carico delle Società Assicuratrici.
Medici di Medicina Generale
– Comunicare tassativamente entro 10 giorni dall’inizio della malattia con raccomandata con avviso di ricevimento l’inizio della malattia alle:
all’indirizzo www.serviziomalattiamedici.it è possibile scaricare i moduli per l’apertura dei sinistri per i primi 30 giorni di malattia/infortuni (scaricabili anche, per i medici di AP, da quì. Per i medici di CA e ES, da quì).
– Comunicare all’ASL l’assenza dal servizio per malattia, allegando un certificato medico e per i MMG deve essere comunicato anche il nome del sostituto
Al termine della malattia o passati i primi 30 giorni, per ottenere l’indennità dovranno essere inviati all’Assicurazione i seguenti documenti:
certificato medico o dichiarazione di ricovero in istituto di Cura con date di ingresso e di dimissione
dichiarazione rilasciata dalla AUSL e protocollata, al termine della malattia o passati i primi 30 giorni dall’inizio della stessa, che attesti il periodo l’avvenuta sostituzione per malattia con altro sanitario
copia delle distinte dei pagamenti effettuati dalla Regioni nei tre mesi antecedenti la malattia
certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa del lavoro o continuazione della malattia
fattura rilasciata dal Medico Sostituto, quietanzata per avvenuto pagamento, che riporti la descrizione del servizio reso (sostituzione) e l’esatta indicazione del periodo durante il quale il servizio stesso è stato effettuato, da esibire in originale (che verrà restituito) + due fotocopie (questa documentazione ovviamente deve essere presentata solo dal MMG)
MALATTIA CHE SI PROTRAE OLTRE IL 30° GIORNO
Dopo il 30° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità totale e temporanea l’indennità giornaliera è a carico dell’ENPAM-Fondo Speciale dei MMG.
Il Modulo di domanda con la documentazione richiesta sono a disposizione degli interessati presso la Segreteria dell’Ordine.
L’indennità erogata dall’ENPAM è pari a 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell’attività e può essere elargita per un periodo continuativo massimo di 24 mesi.
Dopo la ripresa dell’attività convenzionale l’indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni . In questo caso l’indennità per invalidità temporanea non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 24 mesi nell’arco degli ultimi 48 mesi.