Ordinanza n. 8 del Presidente Regione Campania allo scopo di limitare la diffusione del Covid-19.
Dopo la definizione di Zona Rossa ad elevato rischio di trasmissione della infezione da Virus Covid-19 della dalla Regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova. Treviso e Venezia, con l’ordinanza odierna, la n. 8 del 08/03/2020, si dispone che, ai fini di limitare la diffusione della malattia da Covid-19:
- Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalle aree sopra menzionate, hanno l’obbligo:
– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
- Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.
- È disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.
- Dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione.
- Sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.6 e n.7 del 6 marzo 2020. con efficacia fino al 3 aprile 2020.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
Per tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena. Parma. Piacenza. Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, Novara è obbligatoria la compilazione del sottostante modulo:
Modulo da compilare per ingressi in Campania (link)
LO SCHEMA COMPORTAMENTALE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA:
LE ORDINANZE CAMPANE FINO AD OGGI: