Pubblicato il DECRETO N. 10 DEL 09/02/2018 che regolamenta l’avvio delle attività degli studi professionali e degli ambulatori odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie e le procedure di rilascio delle autorizzazioni.
Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio in regime privatistico delle attività sanitarie e socio-sanitarie
studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o società tra professionisti regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che utilizzano apparecchiature elettromedicali e/o esercitano attività o procedure chirurgiche
ambulatori medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, anche riabilitativa e di diagnostica strumentale, non rientranti nelle sottoelencate fattispecie:
– servizi diagnostici terapeutici ad alta tecnologia di radiologia con intensità radiogena maggiore di duecento Kev, tomografia assiale computerizzata (TAC), risonanza magnetica nucleare (RMN), tomografia ad emissioni di positroni (PET), TAC-PET, adroterapia, radioterapia, litotrissia;
– prestazioni di assistenza specialistica di diagnostica di laboratorio;
– centri per la procreazione medica assistita.
Gli studi professionali e gli ambulatori, medici e chirurgici devono possedere i requisiti minimi previsti dalla DGRC 3958/2001 e s.m.i.da riferirsi a tutte le strutture, sanitarie e socio-sanitarie, aperte al pubblico e non agli studi privati, singoli o associati.
Si definiscono:
L’ambulatorio (complessità organizzativa di risorse umane e tecnologiche) per cui è richiesta la designazione di un responsabile sanitario
Lo studio medico privato (in cui il professionista, singolo o associato, esercita personalmente ed in regime di autonomia l’attività sanitaria) per cui non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario
Lo studio polimedico privato, non aperto al pubblico (in cui più professionisti, anche di discipline specialistiche diverse, esercitano la propria attività professionale in maniera autonoma e indipendente dagli altri) per cui non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario